Tributi locali: i solleciti e la costituzione in mora interrompono la prescrizione

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28066 del 22 ottobre 2025

Una Società aveva impugnato un’ingiunzione di pagamento relativa alla Tia per gli anni 2006 e 2007, sostenendo che il credito fosse ormai prescritto.

La Ctp aveva accolto il ricorso, ritenendo decorso il termine, e la decisione era stata confermata in appello.

Il concessionario della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la prescrizione fosse stata interrotta da diversi solleciti di pagamento e da un atto di costituzione in mora notificato nel 2011.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, precisando che i solleciti e la costituzione in mora costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione, anche se non impugnabili, poiché manifestano la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

Pertanto, alla data dell’ingiunzione del 2013, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora scaduto.

I Giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che la Tia, come gli altri tributi locali periodici, è soggetta alla prescrizione quinquennale e non a quella decennale, trattandosi di un’obbligazione periodica ai sensi dell’art. 2948, n. 4, del Cc..

Ne consegue che, nei tributi locali, i solleciti di pagamento e gli atti di costituzione in mora interrompono il decorso della prescrizione del credito.