Imposta di soggiorno: il mancato versamento va al Giudice tributario e non alla Corte dei conti

Corte dei Conti, Sezione Centrale d’Appello, Sentenza n. 59 del 10 marzo 2026

La questione controversa riguarda quale Giudice debba decidere quando il gestore di una struttura ricettiva incassa l’Imposta di soggiorno e poi non la versa al Comune. Per molti anni questo soggetto era stato considerato un agente contabile, cioè un soggetto che maneggia denaro pubblico per conto dell’ente e che, proprio per questo, risponde davanti al Giudice contabile. Su questa base si riteneva che l’omesso riversamento integrasse una responsabilità contabile, perché il gestore raccoglieva somme dovute all’ente e aveva l’obbligo di trasferirle nelle casse comunali. Successivamente, però, la legge ha cambiato il quadro e ha qualificato il gestore come responsabile d’imposta, attribuendogli non solo l’obbligo di versamento ma anche quello dichiarativo, con applicazione delle regole e delle sanzioni tipiche del sistema tributario, estendendo questa disciplina anche ai fatti precedenti. Da qui è nato il contrasto, secondo una prima tesi, la nuova qualifica non eliminava quella precedente di agente contabile, perché il gestore continuava comunque a riscuotere materialmente il denaro e a doverlo riversare, con la conseguenza che potevano convivere giurisdizione tributaria e giurisdizione contabile. Secondo l’altra tesi, invece, la nuova disciplina aveva trasformato interamente il rapporto, facendo prevalere la sua natura tributaria e spostando la tutela davanti al giudice tributario. La Sezione, pur ricordando che in passato era stata sostenuta anche la soluzione della coesistenza delle due giurisdizioni e pur esponendo argomenti favorevoli alla permanenza della figura dell’agente contabile, afferma che occorre adeguarsi al più recente orientamento del Giudice regolatore della giurisdizione, secondo il quale, dopo la riforma, il gestore risponde come responsabile d’imposta e il mancato, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice tributario. La Sezione osserva quindi che non conta tanto il fatto materiale dell’incasso, quanto il nuovo titolo giuridico della responsabilità, che nasce direttamente dalla legge tributaria e si accompagna a dichiarazione, autotassazione e sanzioni fiscali. Per questo respinge l’appello della procura, conferma il difetto di giurisdizione del Giudice contabile e conclude che le ragioni dell’ente devono essere fatte valere con gli strumenti propri del diritto tributario. Respinge anche l’argomento secondo cui, trattandosi di annualità anteriori alla riforma, avrebbe dovuto valere la vecchia disciplina, perché la giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento in cui la domanda viene proposta. Esclude infine dubbi di costituzionalità, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di ricondurre l’intera materia nel sistema tributario, anche con efficacia retroattiva.