Tosap: niente esenzione su infrastrutture idriche

Corte di giustizia tributaria di I grado di Como, Sentenza n. 198 del 22 luglio 2025

Una Società ha ricevuto due avvisi di accertamento per il pagamento della Tosap, relativi agli anni 2019 e 2020, da parte del soggetto incaricato della riscossione dei tributi per conto di un Comune. La Società ha presentato ricorso, sostenendo che le richieste fossero illegittime per tre motivi principali: mancanza di motivazione degli atti, inesistenza del presupposto per applicare la tassa, ed esenzione prevista dalla legge e dal regolamento comunale. I Giudici, però, hanno respinto il ricorso ritenendolo infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, i Giudici hanno osservato che gli avvisi erano sufficientemente motivati. Infatti, contenevano tutte le informazioni essenziali per comprendere la pretesa tributaria: il tipo di occupazione (infrastrutture di pubblica utilità), la sua ubicazione (una strada classificata di prima categoria), la natura permanente dell’occupazione e la tariffa applicata.

Questo ha permesso alla Società di difendersi efficacemente, dimostrando che l’obbligo di motivazione era stato rispettato. In merito al secondo motivo, i Giudici hanno ricordato che la normativa statale e quella comunale prevedono l’applicazione della tassa anche per le occupazioni del sottosuolo effettuate con condutture e impianti di servizi pubblici, se gestiti in regime di concessione amministrativa.

Nel caso esaminato, è accertato che la Società gestisce il servizio idrico integrato e occupa il suolo pubblico con le relative infrastrutture, quindi il presupposto per applicare la tassa è presente. Infine, è stata esclusa anche l’esenzione richiesta dalla Società.

I Giudici hanno precisato che le esenzioni fiscali devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere estese automaticamente a Società partecipate dal Comune, anche se operano per conto dell’ente. In particolare, per beneficiare dell’esenzione prevista per le infrastrutture devolute gratuitamente all’ente pubblico, è necessario che la gratuità sia espressamente prevista nel contratto o in un successivo atto.

In questo caso, la convenzione prevede che gli impianti vengano restituiti alla fine della gestione, ma non gratuitamente: infatti, si parla di restituzione con eventuale indennizzo, secondo le norme vigenti. Anche la giurisprudenza della Corte ha chiarito che l’esenzione può essere applicata solo se è stata pattuita esplicitamente la devoluzione gratuita delle opere al termine della concessione. Poiché nel caso concreto manca una previsione contrattuale di questo tipo, non vi sono i requisiti per riconoscere l’esenzione. Pertanto, i giudici hanno ritenuto legittima la richiesta del tributo e hanno respinto il ricorso.