Tari: legittima l’equiparazione tra agriturismo e albergo se la capacità di produrre rifiuti è analoga

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7614 del 30 settembre 2025

La controversia in esame, riguarda un regolamento comunale che ha equiparato l’attività agrituristica a quella alberghiera ai fini della tassa sui rifiuti. Il Giudice di primo grado aveva annullato questa equiparazione ritenendo che le due attività siano diverse per natura, finalità e disciplina giuridica e che un’attività agrituristica limitata e accessoria non possa essere trattata come un albergo. L’Ente Locale ha impugnato la decisione sostenendo che la Tari è un tributo fondato esclusivamente sulla capacità di produrre rifiuti urbani, come stabilito dall’art. 1, commi 641 e 642, della Legge n. 147/2013, e che la distinzione tra categorie di attività non deve basarsi sulla disciplina giuridica o sulle finalità imprenditoriali, ma sulla effettiva o potenziale produzione di rifiuti derivante dall’uso delle superfici tassabili. I Giudici hanno accolto l’appello affermando che l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 consente ai Comuni di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e di introdurre categorie tariffarie distinte in relazione alla tipologia di attività svolta. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui è legittimo applicare tariffe maggiorate alle strutture con maggiore capacità produttiva di rifiuti rispetto alle civili abitazioni, indipendentemente dalla stagionalità o dal tipo di impresa esercitata. La questione centrale riguarda quindi il criterio che giustifica l’equiparazione tra categorie di attività ai fini della Tari, non conta la natura giuridica dell’impresa né la prevalenza di un’attività sull’altra, ma la capacità effettiva o potenziale di produrre rifiuti urbani. Ciò significa che se un agriturismo produce quantità di rifiuti assimilabili a quelle di un albergo, può essere legittimamente inserito nella stessa categoria tariffaria. La connessione con l’attività agricola non comporta automaticamente una riduzione della tariffa, ma rileva solo per distinguere le superfici utilizzate per attività diverse: a ciascuna superficie si applica la tariffa corrispondente alla specifica attività svolta, come previsto dall’art. 1, comma 659, della Legge n. 147/2013. La Sentenza ha riformato la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell’equiparazione e respingendo il ricorso originario. La pronuncia ribadisce che il fondamento della tassa sui rifiuti è la capacità produttiva delle superfici tassabili e non la differente disciplina normativa delle attività economiche.