Provvedimenti autorizzativi: il Comune non può rimuovere gli effetti del titolo oltre il termine di decadenza

Tar Veneto, Sentenza n. 508 del 3 marzo 2026

Una Società proprietaria di una struttura ricettiva nel centro storico aveva presentato una Scia per eseguire modesti lavori interni finalizzati a estendere l’utilizzo alberghiero a una porzione attigua dell’immobile, e dopo il decorso del termine previsto dalla legge aveva completato l’intervento; successivamente il Comune aveva annullato in autotutela gli effetti della segnalazione sostenendo che vi fosse un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, ma questo primo provvedimento era stato annullato dal Giudice amministrativo perché privo di una motivazione adeguata sull’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al semplice ripristino della legalità. Divenuta definitiva quella Sentenza, l’amministrazione ha avviato un nuovo procedimento e ha adottato un secondo provvedimento di autotutela, più ampiamente motivato, contro il quale la Società è tornata in giudizio sostenendo sia la violazione del giudicato sia, soprattutto, la tardività del nuovo esercizio del potere. Il Giudice ha escluso che vi fosse nullità per violazione o elusione del giudicato, perché la precedente sentenza non impediva in assoluto al Comune di riesaminare la vicenda, ma imponeva soltanto una motivazione più accurata e un effettivo bilanciamento degli interessi. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo alla tardività, chiarendo che il potere di rimuovere in autotutela gli effetti della Scia, una volta decorso il termine ordinario di controllo, è soggetto ai limiti rigorosi previsti per l’annullamento d’ufficio e in particolare a un termine decadenziale sostanziale, fisso e perentorio, che non può essere sospeso né interrotto dalla pendenza di un giudizio promosso contro un precedente atto di autotutela. Secondo il Tribunale, infatti, questo termine non è assimilabile alla prescrizione e quindi non si applicano le regole civilistiche sull’interruzione o sulla sospensione, con la conseguenza che il decorso del tempo continua anche durante il processo e l’amministrazione non può utilizzare la durata del giudizio per recuperare un potere ormai consumato. Poiché nel caso concreto il nuovo provvedimento era stato adottato quasi otto anni dopo la presentazione della Scia, quando il termine per intervenire era ormai ampiamente scaduto, il Comune doveva considerarsi decaduto dal potere di autotutela e il secondo atto è stato annullato, restando assorbite tutte le altre censure proposte dalla Società.