Processo tributario: appello cartaceo ammissibile per il contribuente senza difesa tecnica

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32843 del 16 dicembre 2025

Nella fattispecie esaminata, la controversia riguarda l’ammissibilità di un appello in materia di Tarsu/Tia presentato in forma cartacea, che il Giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile ritenendo obbligatorio, dal 1° luglio 2019, l’uso della posta elettronica certificata per la notifica e il deposito dell’atto, ai sensi dell’art. 16-bis del Dlgs. n. 546/1992. Il contribuente ha contestato tale decisione affermando di essersi difeso personalmente, senza assistenza tecnica, poiché l’importo della controversia era inferiore a 3.000 euro, come previsto dall’art. 12, comma 2, del medesimo Decreto, e che in questi casi il ricorso alle modalità telematiche non è obbligatorio ma solo facoltativo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha chiarito che, per i giudizi instaurati prima del 1° settembre 2024, l’art. 16-bis del Dlgs. n. 546/1992, in particolare nei commi 3 e 3-bis introdotti dal Dl. n. 119/2018, imponeva il processo telematico solo ai soggetti assistiti da un difensore tecnico, mentre per chi stava in giudizio personalmente l’uso della Pec e del deposito telematico rappresentava una semplice possibilità e non una condizione di ammissibilità dell’impugnazione. I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che l’indicazione di un indirizzo Pec nell’atto serve solo a ricevere le comunicazioni di cancelleria e non comporta l’obbligo di notificare o depositare l’atto in via telematica. Di conseguenza, il Giudice di appello ha errato nel dichiarare inammissibile il gravame, applicando in modo non corretto l’art. 16-bis del Dlgs. n. 546/1992.