Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32843 del 16 dicembre 2025
Nella fattispecie esaminata, la controversia riguarda l’ammissibilità di un appello in materia di Tarsu/Tia presentato in forma cartacea, che il Giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile ritenendo obbligatorio, dal 1° luglio 2019, l’uso della posta elettronica certificata per la notifica e il deposito dell’atto, ai sensi dell’art. 16-bis del Dlgs. n. 546/1992. Il contribuente ha contestato tale decisione affermando di essersi difeso personalmente, senza assistenza tecnica, poiché l’importo della controversia era inferiore a 3.000 euro, come previsto dall’art. 12, comma 2, del medesimo Decreto, e che in questi casi il ricorso alle modalità telematiche non è obbligatorio ma solo facoltativo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha chiarito che, per i giudizi instaurati prima del 1° settembre 2024, l’art. 16-bis del Dlgs. n. 546/1992, in particolare nei commi 3 e 3-bis introdotti dal Dl. n. 119/2018, imponeva il processo telematico solo ai soggetti assistiti da un difensore tecnico, mentre per chi stava in giudizio personalmente l’uso della Pec e del deposito telematico rappresentava una semplice possibilità e non una condizione di ammissibilità dell’impugnazione. I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che l’indicazione di un indirizzo Pec nell’atto serve solo a ricevere le comunicazioni di cancelleria e non comporta l’obbligo di notificare o depositare l’atto in via telematica. Di conseguenza, il Giudice di appello ha errato nel dichiarare inammissibile il gravame, applicando in modo non corretto l’art. 16-bis del Dlgs. n. 546/1992.

