Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29396 del 6 novembre 2025
Il Giudice di appello aveva accolto il ricorso di un utente contro le richieste di pagamento per l’uso dell’acqua a fini irrigui relative a più annualità, ritenendo che si trattasse di un rapporto assimilabile a un contratto di fornitura e che quindi operasse la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 del Cc.. Il consorzio aveva impugnato la decisione sostenendo che il credito si prescriveva in 10 anni ai sensi dell’art. 2946 del Cc. e che la natura del rapporto non fosse quella di una prestazione periodica, poiché l’utente paga il contributo irrigui solo se presenta una domanda annuale per usufruire del servizio. La Suprema Corte ha chiarito che i contributi consortili, compresi quelli per l’uso dell’acqua, sono tributi locali collegati al beneficio fondiario previsto dal Rd. n. 215/1933 e si configurano come obbligazioni periodiche. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 15 del Rd. n. 215/1933, stabilisce che ogni contributo si collega a una “annualità” che decorre dal 1° gennaio successivo all’approvazione del piano di riparto, e l’art. 44 della Legge regionale applicabile conferma che i contributi sono determinati e riscossi per annualità distinte, con effetti autonomi anche per la prescrizione. Su questa base non trova applicazione la prescrizione decennale dell’art. 2946 del Cc., poiché il tributo ha struttura periodica e ricorre ogni anno senza necessità di nuove verifiche; di conseguenza, opera la prescrizione quinquennale dell’art. 2948 del Cc.. I Giudici di legittimità hanno poi escluso che la sospensione della riscossione prevista dall’art. 44, comma 2, della Legge regionale possa aver sospeso la prescrizione, perché gli artt. 2941 e 2942 del Cc. ammettono la sospensione solo in casi tassativi, non estendibili a situazioni legate all’organizzazione o ai tempi dell’ente impositore. Inoltre, la stessa normativa regionale prevede che i consorzi possano richiedere contributi in acconto e che tali atti interrompono la prescrizione, dimostrando che non esisteva alcun impedimento giuridico assoluto all’esercizio del diritto. La Suprema Corte ha quindi confermato che la prescrizione decorre dal 1° gennaio successivo all’approvazione del piano di riparto, come stabilito dall’art. 15 del Rd. n. 215/1933 e in coerenza con l’art. 2935 del Cc., secondo cui la prescrizione inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. In conclusione, il ricorso è stato rigettato; la prescrizione applicabile è quinquennale, le spese sono state compensate per via del contrasto interpretativo emerso, e il ricorrente è tenuto al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del Dpr. n. 115/2002.

