Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3431 del 16 febbraio 2026
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento per Irpef e Ilor relativa a vecchie annualità (1982-1986). Il contribuente contesta l’atto sostenendo mancata notifica delle cartelle e prescrizione. In primo grado il ricorso viene accolto e l’intimazione annullata. In appello, però, il Giudice conferma l’annullamento almeno per una cartella ritenendo che, pur notificata nel 2007, non ci fossero stati atti successivi idonei a interrompere la prescrizione, distinguendo inoltre tra prescrizione decennale per le imposte e quinquennale per le sanzioni. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agente della riscossione su due profili. Primo, richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il giudicato interno e chiarisce che, una volta affermato in primo grado il termine decennale senza distinzione, e non essendo stata validamente riproposta la diversa tesi, quel punto era ormai “chiuso” e il Giudice d’appello non poteva applicare alle sanzioni un termine diverso. Secondo, applicando gli artt. 2943 e 2945 del Cc., la Suprema Corte stabilisce che la proposta di compensazione notificata ai sensi dell’art. 28-ter del Dpr. n. 602/1973 è un atto interruttivo della prescrizione, perché comunica al debitore la chiara volontà di riscuotere il credito, anche se propone di estinguerlo tramite compensazione. Ne deriva il principio di diritto, la proposta di compensazione ex art. 28-ter del Dpr. n. 602/1973 interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, del Cc.. Poiché non servono ulteriori accertamenti, la Suprema Corte decide direttamente nel merito e rigetta il ricorso originario del contribuente limitamente ai crediti indicati in quella specifica cartella.

