Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26371 del 29 settembre 2025
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha ribadito un principio importante in materia di notifiche postali degli atti di riscossione.
Esaminando il ricorso dell’agente della riscossione, i Giudici di legittimità hanno chiarito che, quando l’amministrazione procede alla notifica direttamente tramite il servizio postale, e il destinatario risulta temporaneamente assente, la notifica deve ritenersi validamente eseguita trascorsi dieci giorni dal deposito dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale, anche se non viene inviata una successiva comunicazione di avvenuta notifica.
Secondo la Suprema Corte, in tali casi non si applica la Legge n. 890/1982, che disciplina le notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario, ma il regolamento sul servizio postale ordinario, approvato con Dm 9 aprile 2001, come previsto dall’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973.
Questo regime speciale, osservano i Giudici di legittimità, risponde alla necessità di tutelare le ragioni pubblicistiche della riscossione e, al tempo stesso, non sacrifica il diritto del contribuente a prendere conoscenza dell’atto.
A tale fine, il contribuente che dimostri di non aver ricevuto effettivamente la comunicazione per cause non a lui imputabili può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 del Cpc, ottenendo così la possibilità di esercitare le proprie difese.
La Suprema Corte richiama, a conferma di tale impostazione, la Sentenza n. 175/2018 della Corte Costituzionale e la propria giurisprudenza (Corte di Cassazione Sentenza n. 10131/2020; n. 6702/2025), che hanno riconosciuto la legittimità del sistema e la sua coerenza con il principio di ragionevole equilibrio tra l’interesse dell’amministrazione finanziaria e la tutela dei diritti del contribuente.
In sostanza, la Suprema Corte ha confermato che, per le notifiche effettuate direttamente dagli uffici fiscali a mezzo posta, non è necessario l’invio della comunicazione di avvenuta notifica prevista per le notifiche giudiziarie, e che la procedura postale ordinaria garantisce comunque la validità e la certezza della notifica, a tutela dell’efficacia dell’azione di riscossione.

