Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22909 dell’8 agosto 2025
La controversia nasce dal ricorso di un contribuente che contestava un’intimazione di pagamento relativa a cartelle e avvisi di accertamento che, a suo dire, non erano stati notificati regolarmente ed erano ormai prescritti o decaduti.
La Commissione tributaria provinciale gli aveva dato ragione, ma in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva ribaltato la decisione, ritenendo valida la notifica degli atti e tempestivo l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Davanti alla Cassazione il contribuente ha sostenuto che l’appello fosse in realtà tardivo, perché la Sentenza di primo grado era stata da lui notificata nei termini, facendo così decorrere il termine breve di sessanta giorni previsto per impugnare dalle norme processuali (artt. 325 e 326 del Cpc., richiamati dal Dlgs. n. 546/1992 sul processo tributario). Secondo il ricorrente, quindi, la decisione di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato. La Suprema Corte però ha chiarito che la notifica della Sentenza eseguita direttamente dal contribuente a mezzo posta presso la sede dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non era idonea a far decorrere il termine breve, perché priva dell’indicazione del legale rappresentante e soprattutto non rivolta al procuratore domiciliatario, cioè al difensore dell’ente che aveva seguito la causa.
Richiamando precedenti consolidati, i Giudici di legittimità hanno ribadito che, per enti complessi come Regioni o Agenzie fiscali, la sola spedizione alla sede legale non assicura che la Sentenza arrivi effettivamente a conoscenza del rappresentante processuale, unico soggetto qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione. Perché la notifica sia valida e faccia decorrere il termine breve, occorre rispettare l’art. 145 del Cpc., notificando la Sentenza al legale rappresentante, a un incaricato o al procuratore domiciliatario; in caso contrario resta applicabile solo il termine lungo di sei mesi. Di conseguenza, l’appello proposto dall’Agenzia era da considerarsi ammissibile, e correttamente la Ctr non ha dichiarato maturato il giudicato. In definitiva, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando che la notifica da lui effettuata non produceva gli effetti invocati e che la decisione d’appello restava valida.

