Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15973 del 15 giugno 2025
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento Imu per l’anno 2016, ritenendolo illegittimo perché privo di una firma valida e non preceduto da un contraddittorio con l’amministrazione. Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso, confermando la validità della firma digitale e l’assenza dell’obbligo di confronto preventivo.
In appello, però, il Giudice ha accolto il reclamo del contribuente, sostenendo che l’avviso non fosse correttamente firmato: mancavano sia l’automatizzazione del sistema informatico, sia un provvedimento dirigenziale che autorizzasse l’uso della firma a stampa, come richiesto dall’art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995. Inoltre, ha ritenuto che la demolizione dell’immobile oggetto di imposta avrebbe richiesto un nuovo avviso fondato sull’area edificabile. L’amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione, che ha accolto le sue ragioni.
La Suprema Corte ha precisato che, in caso di gestione esternalizzata del tributo, la firma a stampa apposta dal rappresentante legale della Società concessionaria è valida anche senza un provvedimento dirigenziale, poiché il potere di firma deriva direttamente dal contratto stipulato con l’ente pubblico e dallo statuto societario. Ciò è sufficiente a garantire la legittimità dell’atto, purché vi siano l’indicazione del nominativo del responsabile e della fonte dei dati, anche per atti prodotti da sistemi automatizzati.
I Giudici di legittimità hanno ribadito il principio per cui, in caso di delega dei poteri di accertamento al concessionario, la firma può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale indicazione risulti da un atto sottoscritto dal concessionario, che svolge la stessa funzione del provvedimento dirigenziale previsto per la gestione diretta dell’imposta.
Quanto alla demolizione dell’immobile, la Suprema Corte ha chiarito che essa non comporta automaticamente l’esclusione dall’Imu, se l’immobile risulta ancora iscritto al catasto con rendita. In base al Dlgs. n. 504/1992 e al Dl. n. 223/2006, il contribuente ha l’obbligo di dichiarare la variazione e aggiornare i dati catastali affinché il Comune possa tenerne conto. In assenza di tale dichiarazione, non si può attribuire alcun effetto fiscale favorevole al contribuente. La Suprema Corte ha quindi annullato la Sentenza di appello e rinviato il giudizio al Giudice di secondo grado per un nuovo esame della vicenda.

