Corte di Cassazione, Sentenza n. 26921 del 7 ottobre 2025
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha affermato che il cambio di destinazione di un terreno da agricolo ad area edificabile non deve essere oggetto di dichiarazione ai fini Imu, poiché tale informazione è già conosciuta dal Comune che ha approvato la variazione urbanistica. Secondo i Giudici di legittimità, il principio di collaborazione e di buona fede, sancito dall’art. 10 della Legge n. 212/2000), impone all’amministrazione di non pretendere dal cittadino dati e notizie di cui essa stessa dispone.
La pronuncia nasce da una controversia sul termine di decadenza per l’accertamento Imu relativo a un’area divenuta edificabile. Il Comune sosteneva che i cinque anni decorressero dall’anno successivo all’insorgenza dell’obbligo dichiarativo, mentre il contribuente riteneva che il termine dovesse partire dall’anno di riferimento dell’imposta.
La Suprema Corte ha ricordato che in passato si era ritenuto necessario presentare la dichiarazione Imu in caso di variazione della natura del terreno e che la comunicazione del Comune circa la nuova qualificazione urbanistica non incideva sull’obbligo dichiarativo. Tuttavia, i Giudici di legittimità ritengono che tale impostazione vada superata, poiché l’evoluzione dell’ordinamento ha progressivamente valorizzato il principio di buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente. Non può quindi essere imposto un adempimento formale quando l’amministrazione è già pienamente a conoscenza dei fatti che lo giustificano.
La decisione richiama inoltre altre pronunce relative a immobili inagibili o inabitabili e all’applicazione di aliquote agevolate, nelle quali si è riconosciuto che i benefici fiscali spettano anche in assenza di specifica denuncia, se le condizioni risultano dagli atti comunali. Ne consegue che, quando è il Comune stesso a deliberare la trasformazione urbanistica di un terreno, il contribuente non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione Imu.
Questo orientamento, pur favorevole ai contribuenti, pone nuove difficoltà agli Enti Locali, che devono comunque procedere alla determinazione del valore imponibile delle aree edificabili, attività che non discende automaticamente dal mutamento della loro destinazione.

