Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2566 del 5 febbraio 2026
La vicenda riguarda un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ottenuto per il pagamento del saldo prezzo di una compravendita di un terreno. I contribuenti sostenevano che il terreno dovesse considerarsi edificabile e che, di conseguenza, l’operazione sarebbe stata soggetta a Iva, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Il Giudice tributario regionale, invece, aveva ritenuto corretta la liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, perché si trattava di cessione di terreno agricolo non soggetta a Iva e perché la limitata possibilità edificatoria invocata era solo marginale e funzionale allo sfruttamento agrario, non sufficiente a trasformare il fondo in area edificabile. La Suprema Corte rigetta il ricorso, chiarisce che, pur richiamando formalmente una violazione di legge, i contribuenti chiedevano in realtà una nuova valutazione dei fatti e delle prove (in particolare sulla natura agricola o edificabile del terreno), operazione che non è consentita in sede di legittimità. Inoltre osserva che le censure non colgono la vera ragione della decisione, perché non confutano il passaggio centrale con cui il Giudice di merito aveva escluso che una minima possibilità edificatoria, su una superficie agricola molto estesa e strumentale all’uso agricolo, possa mutare la qualificazione del terreno. In conclusione, resta ferma l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale sul decreto ingiuntivo relativo al saldo prezzo.

