Cup: sugli spazi pubblicitari pubblici il Comune può chiedere sia il canone di concessione sia il canone patrimoniale

Tar Sicilia, Sentenza n. 687 del 17 marzo 2026

La Sentenza riguarda una gara pubblica per assegnare spazi pubblicitari sul suolo pubblico. Una Società aveva contestato il bando sostenendo che alcune regole fossero ingiuste, ma il Giudice ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittima la procedura. Il punto principale della contestazione riguardava il pagamento di due somme, il canone di concessione e il canone patrimoniale. Secondo la Società, questo avrebbe comportato una doppia imposizione. Il Giudice però ha spiegato che non è così, perché le due somme hanno natura diversa. Il canone di concessione è il corrispettivo che il privato paga per ottenere l’uso esclusivo dello spazio pubblico. Il canone patrimoniale, invece, è il prelievo dovuto per l’utilizzo economico dell’impianto pubblicitario. Quindi non si paga due volte la stessa cosa, ma si pagano due voci diverse, fondate su presupposti diversi. La Sentenza chiarisce anche che la procedura si divide in due momenti distinti. Prima c’è la gara, con cui il Comune assegna i lotti e consente al privato di utilizzare determinate aree. Dopo viene la fase autorizzatoria, nella quale devono essere approvati i singoli impianti pubblicitari. Proprio questa distinzione è importante, perché alcune censure della Società nascevano dal fatto che queste due fasi erano state confuse tra loro. Il Giudice ha poi spiegato che questa non è una normale gara di appalto, ma una concessione di bene pubblico. In pratica il Comune non compra un servizio, ma concede a un privato la possibilità di usare economicamente uno spazio pubblico. Per questo motivo non si applicano in modo pieno tutte le regole del Codice dei contratti pubblici, ma soprattutto i suoi principi generali. Da qui deriva anche la legittimità della garanzia provvisoria richiesta dal bando, anche se più alta rispetto a quella prevista in altri tipi di gare. È stato ritenuto legittimo anche il divieto di cedere la concessione a terzi. Il Giudice ha ricordato che la concessione di un bene pubblico ha carattere personale e quindi non può passare automaticamente da un soggetto a un altro. Solo in casi particolari l’amministrazione può valutare un eventuale subentro, ma non esiste un diritto automatico del concessionario a trasferire la concessione. Sono state considerate corrette anche le clausole che impongono al concessionario di trovare soluzioni alternative se emergono ostacoli alla collocazione degli impianti e quelle che gli impongono di segnalare o rimuovere impianti precedenti o abusivi. Secondo il Giudice, queste regole non sono irragionevoli, perché servono a garantire una gestione ordinata dello spazio pubblico e a responsabilizzare il concessionario rispetto al bene che gli viene affidato. In conclusione, il Tribunale ha stabilito che il bando era legittimo e che le regole fissate dal Comune non violavano né il divieto di doppia imposizione né i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Per questo il ricorso è stato respinto.