Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1164 del 20 gennaio 2026
La decisione riguarda l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità con riferimento a cartelli esposti all’interno di una struttura turistica. Una Società aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui il concessionario della riscossione, per conto del Comune, aveva contestato l’omesso versamento dell’imposta relativa ad alcuni mezzi pubblicitari esposti all’interno di un campeggio. In primo grado il ricorso era stato respinto, mentre il Giudice di appello aveva accolto le ragioni della Società contribuente, ritenendo che i cartelli presenti nella struttura non avessero natura pubblicitaria. Secondo tale interpretazione, le scritte e i segnali avevano una funzione meramente informativa e orientativa, finalizzata a guidare i clienti già presenti all’interno del campeggio e non a promuovere beni o servizi verso il pubblico. Il concessionario della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che i mezzi individuati nell’accertamento, numerosi cartelli recanti il marchio di un operatore turistico e un gonfalone con lo stesso marchio, non svolgevano soltanto una funzione di orientamento, ma erano destinati a promuovere l’attività economica e ad attrarre potenziali clienti. A sostegno di questa tesi veniva evidenziato che il campeggio era accessibile anche a visitatori esterni e che quindi i messaggi potevano essere percepiti da una pluralità indeterminata di soggetti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la decisione del Giudice di appello fosse fondata su una valutazione incompleta dei presupposti dell’imposta. In particolare, i Giudici territoriali non avevano analizzato in modo concreto le caratteristiche dei mezzi esposti, né avevano considerato adeguatamente il fatto che i cartelli si trovavano in un luogo aperto al pubblico. I Giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui l’Imposta sulla pubblicità si applica quando vi sia diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai fini dell’imposizione è rilevante qualsiasi messaggio che, nell’ambito di un’attività economica, sia idoneo a promuovere la domanda di beni o servizi oppure a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Secondo la giurisprudenza consolidata, anche l’uso di un segno distintivo dell’impresa, come il marchio o la denominazione commerciale, può assumere natura pubblicitaria quando, per il luogo in cui è collocato o per le sue caratteristiche, risulta oggettivamente idoneo a far conoscere l’attività o il prodotto a un numero indeterminato di possibili utenti. In questi casi il messaggio non può essere considerato semplicemente identificativo o informativo, ma assume una funzione promozionale e quindi rientra nell’ambito dell’imposta sulla pubblicità. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, per stabilire se un messaggio abbia natura pubblicitaria, non rilevano le intenzioni soggettive dell’impresa che lo espone, ma l’effetto oggettivo che il messaggio produce nei confronti del pubblico. Se il segno o il marchio è idoneo a promuovere l’attività economica verso una platea indeterminata di soggetti, il presupposto impositivo deve ritenersi integrato. Poiché il Giudice di appello non aveva verificato questi elementi e non aveva valutato concretamente la natura e la collocazione dei mezzi pubblicitari contestati, la Sentenza è stata cassata con rinvio. Il Giudice tributario dovrà quindi riesaminare la vicenda applicando il principio secondo cui anche l’esposizione di marchi o segni distintivi può integrare pubblicità imponibile quando sia oggettivamente idonea a promuovere l’attività economica nei confronti del pubblico.

