Tari: il silenzio-assenso di Arera nell’approvazione del Pef

Consiglio di Stato, Sentenza n. 496 del 21 gennaio 2026

La controversia riguarda il silenzio tenuto da Arera, nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di un Comune, predisposto e validato dall’ente territorialmente competente e poi trasmesso all’Autorità. Un gestore del servizio di igiene urbana ha proposto ricorso per ottenere l’accertamento dell’obbligo di Arera di concludere il procedimento e adottare una decisione espressa. Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio e ordinando a Arera di chiudere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine, prevedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Arera ha impugnato la Sentenza, sostenendo, tra l’altro, che nel frattempo sarebbe venuto meno l’interesse alla decisione per sopravvenienze normative o per sviluppi intervenuti nel procedimento. Nel corso dell’appello, però, Arera ha adottato un provvedimento definitivo che ha concluso il procedimento con esito negativo, cioè con la non approvazione dell’atto di validazione dell’ente competente, anche per l’ambito tariffario oggetto del giudizio. A quel punto il Consiglio di Stato ha ritenuto che, essendo stato superato il silenzio grazie all’adozione dell’atto finale, non vi fosse più un interesse concreto a proseguire la causa. La materia del contendere è quindi cessata e l’appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.