Consiglio di Stato, Sentenza n. 174 dell’8 gennaio 2026
La vicenda nasce dall’impugnazione, da parte di un Comune, di un provvedimento con cui l’agenzia regionale competente sul ciclo dei rifiuti ha fissato la tariffa di conferimento per gli anni 2020-2023. I Giudici respingono l’appello e chiariscono due punti: primo, il Comune non può agire come “terzo” contro l’atto perché, per legge regionale, partecipa obbligatoriamente all’agenzia ed è quindi parte del sistema che decide le tariffe; secondo, manca anche un interesse diretto del Comune, perché l’eventuale pregiudizio economico si riversa sui cittadini attraverso la Tari e sono gli utenti, quando ricevono la richiesta di pagamento, i soggetti legittimati a contestare la tariffa. Per questo il ricorso resta inammissibile e non si entra nel merito della correttezza della tariffa.

