Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28117 del 22 ottobre 2025
Una Società aveva ottenuto l’annullamento di alcune cartelle di pagamento per la Tarsu/Tia relative agli anni 2004-2008, perché il Comune non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno degli accertamenti che avevano generato tali cartelle.
La Ctr aveva confermato la decisione di primo grado, osservando che l’ente impositore non aveva fornito, né in primo né in secondo grado, alcun documento utile a verificare la correttezza della pretesa fiscale.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la contribuente non aveva mai contestato i fatti alla base dell’accertamento e che quindi non era necessario produrre documentazione, aggiungendo che i Giudici di merito avevano applicato in modo errato le norme sulla responsabilità per il pagamento della tassa scolastica e sulla legittimità delle Delibere comunali che avevano fissato le tariffe.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Ha spiegato che il Comune non aveva contestato la ragione principale su cui si fondava la Sentenza d’appello, ossia la mancata produzione di prove a sostegno della propria pretesa.
Inoltre, il ricorso non rispettava il requisito di autosufficienza previsto dall’art. 366 del Cpc., poiché mancava un’esposizione chiara e completa dei fatti, delle difese e degli atti processuali rilevanti.
Secondo i Giudici di legittimità, un ricorso per cassazione deve consentire al Giudice di comprendere l’intera vicenda processuale e di valutare le censure senza dover ricorrere agli atti del processo.
In questo caso, le argomentazioni del Comune erano generiche e prive di riferimenti testuali alle doglianze originarie o ai documenti richiamati.
La Suprema Corte ha quindi confermato che, non avendo l’ente impositore fornito alcuna prova della fondatezza delle cartelle né redatto un ricorso autosufficiente, l’impugnazione non poteva essere accolta.
Il principio affermato è che il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, e che la mancata produzione documentale a sostegno della pretesa tributaria comporta l’inammissibilità del ricorso dell’amministrazione.

