Tari: l’esenzione per produzione rifiuti speciali richiede dichiarazione preventiva e prova documentale

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29265 del 5 novembre 2025

La decisione verte sul principio secondo cui i rifiuti speciali possono essere esclusi dalla Tari solo se il contribuente presenta la denuncia preventiva prevista dall’art. 70 del Dlgs. n. 507/1993.

Nel caso esaminato, il gestore delle entrate comunali aveva calcolato la Tari su oltre 4.000 mq di un immobile produttivo.

Il contribuente sosteneva che solo una piccola parte dell’area producesse rifiuti urbani, mentre il resto generasse rifiuti speciali esclusi dal tributo ai sensi dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e degli artt. 183 e seguenti del Dlgs. n. 152/2006.

In primo grado era stata riconosciuta una superficie tassabile ridotta, ma in appello tale riduzione era stata annullata.

La Suprema Corte ha chiarito che la superficie destinata alla produzione di rifiuti è un elemento variabile di anno in anno e che, nei tributi periodici, il giudicato esterno non può fissarla in modo definitivo.

Soprattutto, i Giudici di legittimità hanno ribadito che l’esenzione per rifiuti speciali non opera automaticamente: il contribuente deve indicare preventivamente, nella denuncia Tari, le aree nelle quali si formano tali rifiuti e deve dimostrare con documenti idonei il loro effettivo smaltimento presso soggetti autorizzati, come previsto dagli artt. 193 e seguenti del Dlgs. n. 152/2006.

Senza denuncia preventiva e senza documentazione di smaltimento, non è possibile ottenere alcuna esclusione o riduzione.

Una relazione tecnica prodotta solo in giudizio non può sostituire gli adempimenti richiesti dalla legge.

In applicazione della giurisprudenza costante, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i rifiuti speciali sono esclusi dalla Tari soltanto se il contribuente adempie agli obblighi dichiarativi e probatori previsti dalla normativa.