Tari: sugli specchi acquei nessuna esenzione per natura associativa, imponibili anche le aree di manovra e sicurezza

Corte di Giustizia tributaria della Toscana, Sentenza n. 763 del 20 giugno 2025

La controversia riguarda la tassazione Tari (art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013) di uno specchio acqueo concesso a fini nautici. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi ad alcune annualità, sostenendo di essere esente in base alla propria natura associativa e alle finalità statutarie (art. 18 regolamento comunale Iuc), oppure, in subordine, chiedendo di limitare l’imposizione alla sola superficie occupata dalle imbarcazioni e di applicare le riduzioni previste per stagionalità e distanza dai cassonetti (artt. 36, 38 e 40 regolamento Iuc).

Venivano inoltre contestati vizi di motivazione degli avvisi (art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006), violazione dello Statuto del contribuente (art. 5, della Legge n. 212/2000), la mancata esclusione di aree non idonee a produrre rifiuti (art. 62, del Dlgs. n. 507/1993), la disapplicazione delle sanzioni per buona fede (art. 5, del Dlgs. n. 472/1997) e la debenza delle spese legali (art. 15, del Dlgs. n. 546/1992).

I Giudici hanno respinto l’appello ritenendo infondate tutte le doglianze. È stato chiarito che la natura di ente non commerciale non comporta di per sé l’esenzione dal tributo, poiché l’art. 18 del regolamento comunale richiede la dimostrazione dell’inidoneità delle aree a produrre rifiuti.

È stato inoltre escluso che le aree di manovra e sicurezza possano essere sottratte dal calcolo della superficie imponibile, trattandosi comunque di spazi utilizzati in via esclusiva dal concessionario, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanze nn. 5655/2023, 5687/2024), secondo cui il presupposto impositivo ricomprende tutte le aree, anche acquee, concretamente utilizzate da una comunità umana.

Non sono state riconosciute le riduzioni richieste, poiché la concessione aveva durata annuale e l’onere della prova spettava al contribuente.

Le sanzioni sono state confermate, essendo il mancato pagamento frutto di una scelta consapevole e not di un errore inevitabile.

In sintesi, i Giudici hanno ribadito che la Tari si applica anche agli specchi acquei concessi, poiché rientrano tra le aree suscettibili di produrre rifiuti (art. 62, del Dlgs. n. 507/1993), che la natura associativa non comporta esenzione, che non possono essere escluse le aree di manovra e sicurezza, che le riduzioni spettano solo se adeguatamente provate e che le sanzioni e le spese legali sono dovute secondo la disciplina speciale del processo tributario.