Corte di giustizia tributaria della Toscana, Sentenza n. 688 del 4 giugno 2025
La controversia riguarda due eredi che avevano chiesto il rimborso dell’Imu versata su un terreno inizialmente edificabile e poi divenuto inedificabile. Il Comune aveva respinto la richiesta sostenendo che l’imposta fosse comunque dovuta finché lo strumento urbanistico restava in vigore e che non fosse previsto alcun rimborso.
In primo grado i Giudici avevano accolto il ricorso degli eredi, ritenendo che, venuta meno l’edificabilità, fosse venuto meno anche il presupposto impositivo.
In appello, però, la Corte ha chiarito che ai fini fiscali un’area è considerata edificabile già quando ha vocazione edificatoria in base a uno strumento urbanistico generale, indipendentemente dalla sua approvazione o attuazione, e che rileva anche la cosiddetta “edificabilità di fatto”, desumibile da indici oggettivi.
Perciò, la perdita di edificabilità non elimina automaticamente il presupposto impositivo e, in linea generale, non è previsto il rimborso delle imposte pagate su aree divenute successivamente inedificabili, salvo diversa disposizione regolamentare del Comune.
Nel caso concreto, la Corte ha riconosciuto il rimborso solo per gli anni 2011 e 2012, perché il regolamento comunale allora vigente lo consentiva, mentre per le annualità dal 2013 al 2016 il rimborso è stato negato per assenza di una norma regolamentare che lo prevedesse. In conclusione, l’appello del Comune è stato accolto solo in parte.

