Riscossione: notifica irregolare e preavviso di ipoteca sottosoglia

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23743 del 23 agosto 2025

La vicenda riguarda un contribuente che aveva ricevuto un preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 77 del Dpr. n. 602/1973) per cartelle di pagamento, ma sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica regolare delle cartelle stesse. I Giudici di primo grado gli avevano dato ragione, mentre in appello la decisione era stata ribaltata. La Suprema Corte ha chiarito che la notifica non era stata eseguita correttamente, poiché la residenza del contribuente era nota, non si poteva applicare la procedura di irreperibilità assoluta prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n. 600/1973, ma quella di irreperibilità relativa disciplinata dall’art. 140 del Cpc., che richiede anche l’invio di una raccomandata informativa. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno rilevato che i Giudici di merito avevano omesso di esaminare un altro motivo di ricorso, relativo alla soglia minima di 20.000 euro prevista dall’art. 77, comma 1, del Dpr. n. 602/1973 per l’iscrizione di ipoteca: nel caso concreto, infatti, l’importo dei debiti era inferiore. In sostanza la Suprema Corte afferma che:

– se la residenza del contribuente è conosciuta, la notifica deve seguire la procedura di irreperibilità relativa (art. 140 del Cpc.), con deposito in Comune e raccomandata informativa;

– non si può applicare la procedura di irreperibilità assoluta (art. 60, lett. e, del Dpr. n. 600/1973) senza avere svolto e documentato ricerche effettive sulla reperibilità del destinatario;

– il preavviso di ipoteca è illegittimo se i debiti complessivi sono inferiori alla soglia minima di 20.000 euro fissata dall’art. 77 del Dpr. n. 602/1973.