Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28439 del 12 ottobre 2023
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che in base all’art. 1, comma 162 della Legge n. 296/2006 gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio “devono essere (…) sottoscritti dal funzionario designato dall’Ente Locale per la gestione del tributo”. Il requisito della sottoscrizione trova tuttora disciplina nell’art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995, secondo cui “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”. Qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l’art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995, norma speciale che conserva la sua efficacia. Ciò è affermato anche dalla Sentenza n. 20268/2017 della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell’art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale”. Nel caso di specie, è incontestato che sia stata apposta la sottoscrizione mediante indicazione a stampa. Inoltre, la ricorrente lamenta che la Delibera di Giunta prodotta dal Comune fosse priva di efficacia autorizzativa circa l’autorizzazione alla firma meccanografica degli atti tributari. Al riguardo, i Giudici di legittimità osservano che l’art. 11, comma 4 del Dlgs. n. 504/1992, prevede che “con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”.