Corte di giustizia tributaria del Lazio, Sentenza n. 701 del 31 gennaio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la vicenda controversa in esame origina dalla impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Tari per l’anno 2014 del quale la parte contribuente lamentava erroneità e infondatezza. I Giudici rilevano che al riguardo, rilevato che non è in dubbio che nel caso di specie rilevino più violazioni della medesima disposizione riferite ad annualità diverse, ai fini della determinazione delle sanzioni ben si potrà fare riferimento a quanto riconosciuto in giurisprudenza con diretto riferimento ad altro tributo di pertinenza comunale (Imu), ma in uno scenario del tutto replicabile.
Anche alla luce di recenti arresti giurisprudenziali, è infatti da riaffermare il principio secondo cui “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.