Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna, Sentenza n. 526 del 10 giugno 2024
Nella fattispecie in esame, il caso riguarda l’appello di una Società contro un Comune relativo all’applicazione della Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi pubblici, imposta per l’uso di aree da parte dei mezzi di raccolta rifiuti. La Società ha contestato l’applicazione del tributo e le sanzioni, sostenendo che né il regolamento comunale né la normativa nazionale giustificano la tassa. Ha inoltre contestato l’imposizione delle sanzioni per mancata dichiarazione e mancato pagamento. Il tribunale ha confermato la legittimità del tributo, rilevando che non esiste un’esenzione specifica per la Società secondo la normativa vigente (Dlgs. n. 507/1993), che elenca in modo tassativo i casi di esenzione.
L’Azienda non rientra nei casi previsti poiché la convenzione con l’Agenzia Territoriale Ottimale non prevede la restituzione gratuita delle attrezzature al Comune. Tuttavia, per quanto riguarda le sanzioni, il Giudice ha dato ragione alla Società. Ha stabilito che la Società non è responsabile per mancata dichiarazione, poiché il Comune era già a conoscenza delle informazioni necessarie per calcolare il tributo e non era necessario richiedere una dichiarazione formale. Inoltre, l’Azienda aveva ritenuto ragionevolmente di non applicare la tassa, basandosi sulla condotta di altri Comuni che non avevano imposto il tributo per lo stesso servizio. Di conseguenza, il Giudice ha ritenuto che non vi fosse colpa da parte della Società e ha annullato tutte le sanzioni. Ha inoltre stabilito che, se la Società avesse già pagato le sanzioni, il Comune dovrà restituire gli importi versati. Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 34, non è possibile “superare la barriera” della personalità giuridica dell’Agenzia Territoriale Ottimale, che è la firmataria della convenzione in questione. In altre parole, non si può ignorare la separazione giuridica tra l’Agenzia e il Comune, equiparando la restituzione dei beni all’Agenzia a una restituzione diretta al Comune.
Anche se si accettasse questa interpretazione, riconoscendo che la restituzione dei beni all’Agenzia sia equivalente a una restituzione al Comune, esiste comunque un problema: una parte delle attrezzature, specificamente quelle indicate nell’art. 35, verrebbe restituita solo a pagamento e non a titolo gratuito. Tuttavia, la norma che disciplina l’esenzione stabilisce espressamente che tutti i beni devono essere restituiti senza alcun costo. Qualsiasi restituzione che comporti un pagamento non soddisfa i requisiti per beneficiare dell’esenzione. In precedenti simili, la giurisprudenza ha confermato che tali situazioni non soddisfano i criteri per l’esenzione fiscale, come evidenziato in diverse sentenze della Corte di Cassazione (n. 11175/2004; 14424/2010; 15247/2015; 34591/2021). Questi precedenti hanno stabilito che l’esenzione non può essere concessa se non viene rispettato il principio della restituzione gratuita dei beni.