Tarsu/Tari: ambito applicativo dei poteri di disapplicazione del regolamento da parte dei giudici tributari

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16287 del 12 giugno 2024

Nella fattispecie in esame, la controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo al pagamento della Tarsu/Tia per l’anno 2006. Un Comune, tramite una Società, ha contestato ad una Società Cooperativa l’omessa presentazione della denuncia Tarsu per un’area adibita a parcheggio scoperto a pagamento e concessa alla cooperativa. L’ente impositore aveva classificato l’area nella categoria A4 (depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garages).  La Suprema Corte rileva che la questione principale riguarda la necessità di un regolamento comunale che distingua tra parcheggi all’aperto e al chiuso per la Tarsu/Tari. Il Comune in questione aveva adottato una tariffa unica per la categoria A4, che include vari tipi di aree come depositi, magazzini, autorimesse e parcheggi. I Giudici di legittimità affermano che il potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del Giudice tributario si applica solo in presenza di vizi di legittimità come incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. La contestazione generica dei criteri del Comune non è sufficiente per annullare un regolamento se non si dimostra un vizio di legittimità. Il principio di omogeneità dei beni nelle categorie tariffarie deve essere verificato in astratto, basandosi sulla simile capacità di produzione di rifiuti. Il contribuente ha l’onere di provare che l’imposizione non è proporzionata ai rifiuti effettivamente prodotti. In conclusione, la contestazione della tariffa per le aree scoperte adibite a parcheggio non è sufficiente per disapplicare il regolamento comunale, a meno che non si dimostri un vizio specifico di legittimità.