Tarsu: documentazione delle circostanze di esclusione o riduzione

Corte di giustizia tributaria Marche, Sentenza n. 2 del 5 gennaio 2023

Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici precisano che il principio di diritto, già precisato per la Tarsu, risulta applicabile anche in tema di Tares e Tari, in base al quale “grava sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall’art. 62, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 507/1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese)”. Questo in quanto spetta all’Amministrazione provare la fonte dell’obbligazione tributaria. Incombe invece sul contribuente l’onere della dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni o cause di riduzioni del tributo, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale. Nella fattispecie esaminata, in dichiarazione la parte non ha specificato nulla in ordine ad una richiesta di esclusione/riduzione del tributo, in contrasto con il dettato del regolamento Tares comunale che, viceversa, prescrive l’allegazione nella dichiarazione di idonea documentazione comprovante la legittimità della esclusione/riduzione della tariffa.