Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15722 del 5 giugno 2024
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che l’art. 21, comma 2, lett. g) del Dlgs. n. 22/1997, concede ai Comuni la facoltà di decidere se assimilare ai rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività economiche. A partire dal 1997, è cruciale verificare cosa prevedono i regolamenti comunali riguardo all’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari. La Legge del 1997 restituisce ai Comuni il potere di decidere su questa assimilazione per alcuni tipi di rifiuti speciali, inclusi quelli delle imprese commerciali, in base alla loro qualità e quantità. Il Dlgs. n. 22/1997, emanato per attuare diverse direttive europee sui rifiuti, stabilisce che la gestione dei rifiuti è di interesse pubblico. La gestione deve garantire alta protezione ambientale e controlli efficaci. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza mettere a rischio la salute umana o l’ambiente. Le autorità devono favorire il recupero dei rifiuti (riuso, riciclo, ecc.) per ridurre lo smaltimento, considerato come ultima fase della gestione dei rifiuti. Sono considerati rifiuti urbani anche quelli non pericolosi provenienti da locali destinati a usi diversi dalle abitazioni, se assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. I rifiuti speciali includono quelli provenienti da attività commerciali. I Comuni gestiscono i rifiuti urbani e assimilati destinati allo smaltimento, definendo con regolamenti le modalità di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti, e l’assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Il Decreto ha introdotto una tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia), che sostituisce la Tarsu. Questa tariffa prevede agevolazioni per la raccolta differenziata e riduzioni proporzionali se il produttore dimostra di aver avviato i rifiuti al recupero. Se un produttore avvia al recupero i rifiuti assimilati, può ottenere una riduzione proporzionale della tariffa, basata sulla quantità effettivamente recuperata. Questo è in linea con quanto previsto dal Decreto Ronchi e successivi regolamenti. Se il Comune non ha deliberato l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si applica la normativa precedente che prevede esenzioni o riduzioni delle superfici tassabili per i rifiuti speciali.
L’esonero da tassazione per le superfici dove si producono rifiuti speciali deve essere dimostrato dal contribuente. I Comuni possono individuare categorie di attività che producono rifiuti speciali e applicare riduzioni alle superfici tassabili, ma in mancanza di regolamenti specifici, tali superfici rimangono tassabili. Nel caso specifico, il Comune non ha deliberato l’assimilazione dei rifiuti speciali, quindi si applica l’esenzione per le superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilati, come previsto dal Dlgs. n. 507/1993.