Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13455 del 15 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, una Società ha impugnato un avviso di pagamento emesso da un Comune, riguardante la liquidazione della Tari per l’anno 2017. La Società sosteneva che nell’immobile in cui operava venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali, precisamente imballaggi di natura terziaria su una superficie di 1.132,66 mq. Perciò, riteneva di dover essere esentata dal pagamento del tributo per tali imballaggi, smaltiti attraverso aziende terze, considerando anche la mancanza di un servizio di raccolta differenziata per gli imballaggi di natura secondaria da parte del Comune.
La Suprema Corte ha sottolineato che la Società aveva adempiuto all’onere probatorio, presentando al Comune la denuncia delle superfici non tassabili e precisando che tali aree non dovevano essere incluse nella superficie tassabile, poiché i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani venivano smaltiti direttamente a proprie spese. I Giudici di legittimità hanno rilevato che la Sentenza impugnata non ha considerato che, trattandosi di superfici comunque potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani, la parte fissa del tributo era sempre dovuta, indipendentemente dalla mancata produzione concreta dei rifiuti e dalla mancata fruizione del servizio pubblico. La giurisprudenza stabilisce che la quota fissa e la quota variabile devono coprire integralmente i costi della gestione del ciclo dei rifiuti, sia per gli investimenti effettuati sia per l’esercizio del servizio.
La quota fissa, in particolare, deve assicurare la copertura degli investimenti, mentre la quota variabile è determinata in base alla quantità dei rifiuti conferiti e al servizio fruito. Secondo la Suprema Corte, sarebbe illogico esentare dal pagamento della quota fissa un operatore economico che, pur conferendo al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (ad esempio, quelli derivanti da uffici e servizi), trae vantaggio dagli investimenti effettuati per la gestione del ciclo dei rifiuti. I Giudici di legittimità chiariscono che in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per i quali il contribuente deve provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l’esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale.
Tuttavia, resta obbligatorio il pagamento della quota fissa, destinata per legge alla copertura dei costi di investimento, ai quali devono partecipare tutti i possessori di locali nel territorio comunale, in quanto astrattamente idonei a ospitare attività inquinanti e a costituire un carico per il gestore del servizio. In conclusione, in materia di Tari, anche se il contribuente produce esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente tramite ditte esterne specializzate, deve comunque soddisfare per intero la quota fissa.