Tari: la voltura dell’utenza idrica non vale come dichiarazione

Corte di giustizia tributaria di Napoli, Sentenza n. 17359 dell’11 dicembre 2023

Nella fattispecie in esame, la ricorrente sostiene che il Comune in questione era a conoscenza dell’inizio dell’occupazione dei locali, in quanto aveva ricevuto la voltura della utenza idrica presso il competente Ufficio Acquedotto “comunicazione attivazione vasca di accumulo a perfetta tenuta stagna” in conformità alla vigente normativa, la Scia per lavori di manutenzione ordinaria della struttura adibita ad edificio scolastico. Al riguardo, i Giudici rilevano che l’art. 1 della Legge n. 147/2013 ha introdotto la Tari e i commi 684 e 685 stabilscono: 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in Comune di un’unita’ immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.