Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30288 del 14 ottobre 2022
Nella fattispecie in esame, un contribuente ha proposto ricorso nei confronti di un Comune, in particolare verso due verbali di accertamento dove gli veniva contestato il divieto di sosta poiché il suo veicolo non presentava il pagamento della sosta. La Suprema Corte rileva che l’art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/1997 ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o ai dipendenti delle Società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione. Ai sensi del successivo comma 133, le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico. La Legge n. 488/1999, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che l’art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/1997 “si interpreta nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e) del Dlgs. n. 285/1992, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Cc.” e che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’art. 2700 del Cc., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal Sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dal citato art. 17, commi 132 e 133 della Legge n. 127/1997”. Dalla lettera della norma si evince che il Legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al Codice della strada in ipotesi tassative. In presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio del trasporto pubblico di persone, la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della Pubblica Amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi”. La tesi secondo cui gli ispettori delle aziende di trasporto sarebbero però titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono, appare confortata dal tenore letterale del comma 133, il quale, nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico. La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del Cds, non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati. Quindi, mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla “sosta nelle aree oggetto di concessione” alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed “inoltre” alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, attribuite al personale ispettivo di dette aziende. Per tali ragioni è infondata la tesi secondo cui tali poteri sarebbero estesi all’intero territorio comunale, non potendo prevalere sul dato normativo neppure le circolari del Ministero dell’Interno espressesi in senso contrario, né avendo rilievo il disposto dell’art. 12-bis del Cds, introdotto con Legge n. 120/2020, discutendosi di violazione consumata nel regime dell’art. 17, commi 132 e 133, citato (attualmente abrogati dall’art. 49, comma 5-duodecies, del Dl. n. 76/2020).