Corte di Cassazione, Sentenza n. 29343 del 7 ottobre 2022
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte rileva che in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva n. 2008/6/CE è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla Legge n. 124/2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo. Inoltre, i Giudici di legittimità precisano che in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui all’art. 5, comma 1, del Dlgs. n. 261/1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il Dlgs. n. 58/2011 e quella portata dalla Legge n. 124/2017, non è fidefacente quando abbia ad oggetto atti giudiziari, tra quali sono compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, pure nel caso in cui, ai sensi dell’art. 17-bis del Dlgs. n. 546/1992, producano anche gli effetti di un reclamo e possano contenere una proposta di mediazione, non venendo per ciò meno la loro natura giurisdizionale.