Riscossione: notifiche a mezzo posta degli atti impositivi

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19053 del 13 giugno 2022

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ritiene indispensabile la prova non solo della spedizione dell’avviso di cui all’art.8, comma 3 della Legge n. 890/1982, ma altresì della relativa ricezione. Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso. La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento del dictum imperativo del Giudice delle leggi, con il quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, comma 4, della Legge n. 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna; assenza di persone idonee al ritiro) venisse data la comunicazione stessa tramite una “raccomandata con avviso di ricevimento”. Nel caso dell’art. 8, della Legge n. 890/1982 (e dell’art. 140 del Cpc.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale essenziale ragione che la legge, con maggiore rigore, prevede che di questo adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Poi, i Giudici di legittimità precisano che la produzione dell’avviso di ricevimento della Cad costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell’art. 8, comma 2 e 4, della Legge n. 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”.