Riscossione: non è necessario allegare le Delibere tariffe agli avvisi di accertamento

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26064 del 5 settembre 2022

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte rileva che l’obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l’atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che – essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo – debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili. Di tale principio si è fatta specifica applicazione, tra il resto, proprio con riguardo alle Delibere tariffarie emanate dalle amministrazioni comunali nella fiscalità locale. In particolare, i Giudici di legittimità precisano che in tema di imposta sulla pubblicità, le Delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le Delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. Ed ancora, in tema d’Ici, l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall’art. 7 della Legge n. 212/2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. Infine, la Suprema Corte pone in evidenza che in tema di imposta sulla pubblicità, le Delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le Delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. Inoltre, in tema d’Ici, l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 212/2000, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall’art. 1 del Dlgs. n. 32/2006, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le Delibere del consiglio comunale che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.