Corte dei conti Piemonte, Sentenza n. 198 del 28 novembre 2024
Nel caso in esame, la Sezione ha respinto la richiesta di condanna avanzata dalla procura contabile contro il direttore e alcuni dirigenti di un’agenzia territoriale, accusati di negligenza nella riscossione dei canoni di edilizia pubblica.
L’accusa si basava su una delibera straordinaria che aveva cancellato crediti residui per oltre Euro 32 milioni relativi a contratti già risolti. In particolare, la Procura aveva puntato il dito su oltre 6.000 crediti ormai prescritti, per i quali non risultavano azioni di recupero né solleciti, con un danno stimato superiore a Euro 20 milioni.
Secondo la procura, l’assenza di atti interruttivi della prescrizione sarebbe stata sufficiente per dimostrare la responsabilità dei dirigenti, senza necessità di ulteriori verifiche. L’accusa si basava su un principio giuridico secondo cui, in caso di inadempimento, il debitore deve provare di aver estinto il credito.
La Sezione, però, ha rigettato questa impostazione, ritenendola infondata. Ha chiarito che la cancellazione dei crediti non costituisce una prova sufficiente per dimostrare colpa grave, ma al massimo un indicatore generico, che non può invertire l’onere della prova a carico dei dirigenti. Inoltre, ha precisato che il principio civilistico sull’onere della prova non si applica nei casi di responsabilità erariale.
La procura, quindi, avrebbe dovuto condurre un’indagine approfondita per verificare l’organizzazione, la gestione dei crediti e le specifiche responsabilità dei convenuti, per dimostrare eventuali omissioni. Infine, è stato sottolineato che la delibera di riaccertamento straordinario è un atto meramente contabile, che non fornisce elementi utili per valutare eventuali negligenze nella gestione. In conclusione, la mancata messa in mora e la conseguente prescrizione dei crediti non costituiscono, da sole, una prova di grave negligenza né una base sufficiente per configurare responsabilità erariale.
Senza ulteriori prove, non si può automaticamente imputare una gestione negligente o un danno patrimoniale all’erario.