Riscossione: necessità di resa del conto giudiziale in caso di debito di “custodia”

Corte dei Conti Campania, Sentenza n. 401 del 12 luglio 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda l’ammissibilità di un conto, presentato dalla consegnataria di beni mobili di una Asl. La Sezione deve stabilire se esiste l’obbligo di rendere conto giudiziale per chi gestisce beni immobili e mobili utilizzati negli uffici della Asl in questione. Secondo l’art. 74 del Rd. n. 2440/1923, sono obbligati a rendere conto gli agenti che maneggiano denaro o materiali, inclusi i beni mobili. Tuttavia, l’art. 6 del Dpr. n. 254/2002 distingue tra consegnatari per debito di custodia (obbligati alla resa del conto giudiziale) e quelli per debito di vigilanza (non obbligati).

Il debito di custodia si distingue per la gestione di denaro e/o materiali, che implica la gestione di cassa o di magazzino. Questo richiede la registrazione e rendicontazione di tutti i movimenti contabili e il relativo saldo, giustificando così il debito o il credito dell’agente contabile derivante dalle operazioni di gestione svolte. Tale obbligo comporta la presentazione del conto giudiziale, in seguito al quale la Corte dei conti può provvedere al discarico o all’addebito, configurando un obbligo di restituzione dei beni o materiali in deposito. Al contrario, il debito di vigilanza riguarda il soggetto incaricato di sorvegliare l’uso corretto dei beni assegnati agli utilizzatori, nonché la gestione delle scorte operative destinate all’ufficio. In questo caso, si parla di “agente amministrativo” tenuto alla rendicontazione amministrativa, con l’obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni tramite le scritture dell’ente.