Corte di giustizia tributaria di Siracusa, Sentenza n. 335 del 13 febbraio 2025
Una persona ha impugnato una richiesta di pagamento per contributi consortili relativi agli anni 2012 e 2013, chiedendone l’annullamento. Ha sostenuto che la cartella di pagamento non le è mai stata notificata, che il debito era prescritto e che il Consorzio non aveva svolto alcuna attività che giustificasse il contributo richiesto. L’Agenzia della Riscossione non si è difesa in giudizio, mentre il Consorzio ha chiesto il rigetto del ricorso. I Giudici hanno verificato che il credito richiesto era soggetto a una prescrizione di cinque anni, come previsto dalla legge. Poiché l’Agenzia della Riscossione non ha dimostrato di aver notificato la cartella entro i termini previsti, il debito è risultato non più esigibile. Inoltre, affinché il Consorzio possa legittimamente richiedere il pagamento, deve dimostrare che gli immobili del contribuente si trovino nel perimetro consortile e abbiano ricevuto un beneficio concreto e diretto dalle opere realizzate. Tale requisito può essere provato attraverso il “piano di classifica”, un documento che stabilisce i criteri di ripartizione dei contributi. Una recente legge regionale ha chiarito che l’inclusione di un immobile nel perimetro consortile non è sufficiente per imporre il pagamento, ma è necessaria la prova di un reale vantaggio per il proprietario. Nel caso esaminato, il Consorzio non ha presentato né il “piano di classifica” né altri documenti che dimostrassero i benefici effettivi per gli immobili soggetti al contributo. Per questi motivi, i Giudici hanno accolto il ricorso e annullato la cartella esattoriale, stabilendo che il debito era prescritto e che il Consorzio non aveva fornito prove sufficienti per giustificare la richiesta di pagamento.