Riscossione: legittimo l’atto di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente

Corte di giustizia tributaria di Roma, Sentenza n. 3807 del 22 marzo 2023

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda una contesa avente ad oggetto il trattamento fiscale ai fini Ires dei dividendi incassati da una banca per effetto della partecipazione della ricorrente, nella misura del 2,83%, al capitale della Banca d’Italia. I Giudici affermano che l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 è valido. Infatti, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo.