Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3721 del 13 febbraio 2025
La controversia riguarda un’intimazione di pagamento notificata nel 2016 e le relative cartelle esattoriali per tributi del 1985 e 1996. La Ctr ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la pretesa tributaria non fosse prescritta, poiché nel 2006 erano state effettuate notifiche interruttive valide secondo la normativa vigente. Inoltre, ha escluso l’applicazione retroattiva di una pronuncia di incostituzionalità successiva, considerando la pretesa fiscale ormai consolidata. La contribuente ha impugnato questa decisione in Cassazione, contestando la regolarità delle notifiche del 2006. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, poiché nel ricorso non era stato specificato in modo chiaro dove e come questa contestazione fosse stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. In merito al secondo motivo, i Giudici di legittimità hanno rilevato che la Ctr aveva applicato l’art. 26 del Dpr. n. 602/1973 nella versione precedente alla Sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, che ne aveva dichiarato l’illegittimità nei casi di irreperibilità relativa del destinatario. La Suprema Corte ha invece chiarito che, in questi casi, la notifica deve avvenire secondo l’art. 140 del Cpc., che prevede tre passaggi essenziali:
- deposito dell’atto in Comune.
- Affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario.
- Invio della raccomandata informativa, considerata ricevuta solo con l’effettiva consegna o dopo il decorso del termine di giacenza.
La Ctr aveva ritenuto valide le notifiche del 2006 senza verificare se la raccomandata informativa fosse stata effettivamente inviata e ricevuta. Questo errore ha inciso sulla valutazione della prescrizione della pretesa tributaria, rendendo fondato il ricorso della contribuente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la Sentenza della Ctr e disposto un nuovo esame della vicenda, imponendo il rispetto dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e la verifica della corretta esecuzione della notifica ai fini dell’interruzione della prescrizione.