Corte Costituzionale, Sentenza n. 46 del 17 aprile 2025
La Corte Costituzionale è stata chiamata a esprimersi in meriti alla legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, del Dlgs. n. 112/1999, come modificato dall’art. 32, comma 1, lett. a), del Dl. n. 185/2008. Tale norma prevedeva un costo aggiuntivo, cd. “aggio”, a carico dei contribuenti per il servizio di riscossione delle imposte. Secondo il Giudice, questo sistema penalizzava in modo eccessivo alcuni cittadini, chiedendo loro di sostenere spese sproporzionate rispetto al debito, e ciò avrebbe violato diversi principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97, della Costituzione, in materia di uguaglianza, legalità del prelievo, diritto alla difesa, capacità contributiva, riserva di legge e buon andamento della pubblica amministrazione.
In passato, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 120/2021, aveva già riconosciuto che questo meccanismo presentava problemi, ma aveva ritenuto che spettasse al Parlamento intervenire per correggere la situazione. In effetti, il Legislatore è intervenuto con la Legge n. 234/2021, che ha abrogato l’aggio a partire dal 1° gennaio 2022 (art. 1, comma 15), ponendo il costo del servizio a carico della fiscalità generale. Tuttavia, ha previsto (con l’art. 1, comma 17, della stessa legge) che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 continuassero ad applicarsi le vecchie regole. Pertanto, la norma oggetto del giudizio si riferiva a un periodo precedente alla riforma.
Il Giudice chiedeva alla Corte di dichiarare incostituzionale anche questa “vecchia” versione, ancora rilevante nel caso concreto.
La Corte Costituzionale ha stabilito che la questione non è fondata. La riforma è avvenuta come richiesto, e che spettava al Parlamento decidere se applicarla anche retroattivamente, scelta che rientra nella sua discrezionalità. Inoltre, ha sottolineato che, anche se la norma è rimasta in vigore per un certo periodo, lo Stato ha offerto ai cittadini, attraverso la Legge n. 197/2022 (art. 1, commi 231 e seguenti), la possibilità di estinguere i debiti pregressi senza pagare l’aggio, mediante una forma di definizione agevolata delle cartelle. Per questi motivi, la Corte ha deciso di non dichiarare incostituzionale la norma.