Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5131 del 27 febbraio 2025
Nella vicenda in esame, si discute la validità di un accertamento fiscale relativo all’anno 2011, in particolare la possibilità di applicare il raddoppio dei termini per la verifica tributaria. In primo grado, la Società ha ottenuto una decisione favorevole, ma in appello l’Agenzia delle Entrate ha ribaltato l’esito, sostenendo che la denuncia per reati tributari era stata presentata nei tempi previsti dalla legge. La Società, ritenendo errata tale interpretazione, ha quindi impugnato la Sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, mentre l’Agenzia ha replicato con un controricorso. La Suprema Corte rileva che il raddoppio dei termini per l’accertamento è legittimo in quanto, al momento della verifica, sussistevano gli elementi per la rilevanza penale dell’infrazione, rendendo obbligatoria la denuncia. Secondo la normativa transitoria introdotta dalla Legge n. 208/2015, la possibilità di raddoppiare i termini deve essere valutata in relazione al momento in cui è stata commessa la violazione e si è proceduto all’accertamento, ovvero con la notifica del verbale di constatazione e la trasmissione della denuncia all’Autorità giudiziaria. Pertanto, anche se successivamente la soglia di punibilità è stata modificata e l’obbligo di denuncia è venuto meno, ciò non influisce sulla legittimità dell’accertamento già avviato secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti.