Riscossione: effetti temporali dell’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1000 euro previsto dal Decreto fiscale 2018

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31671 del 14 novembre 2023, n. 31671

Una Società proponeva ricorso avverso una intimazione di pagamento connessa ad una cartella di pagamento e al relativo ruolo, deducendo, tra l’altro, la nullità delle notifiche sia dell’intimazione che della cartella e dei due atti per difetti formali. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che la Società privata che aveva notificato l’intimazione di pagamento non fosse autorizzata all’invio di plichi raccomandati. La Suprema corte rileva che l’art. 4, comma 1 del Dl. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136/2018 così recita: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati”. Nel caso di specie, l’importo preteso dall’Agente della Riscossione è inferiore ad Euro mille e il relativo carico è stato affidato alla riscossione entro il 31 dicembre 2010, mentre l’annullamento è stato effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

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