Corte di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna, Sentenza n. 501 del 5 giugno 2024
Nella fattispecie in esame, viene accolto il ricorso contro un avviso di intimazione per la riscossione della Tari 2010. La Commissione tributaria provinciale ha annullato l’avviso, poiché la Società concessionaria della riscossione, non ha dimostrato la corretta notifica dell’atto precedente. La Società concessionaria ha impugnato la Sentenza, sostenendo di non essere responsabile delle notifiche degli atti precedenti, compito che spetta all’ente impositore (cioè il Comune in questione). L’appellante ha anche fornito prova della notifica dell’atto precedente, chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione e di respingere il ricorso della Società. I Giudici rilevano che il ricorso è stato presentato solo contro la Società, senza coinvolgere l’ente impositore, che è una parte necessaria del processo. Questo comporta la nullità della Sentenza di primo grado e il rinvio della causa al Giudice di primo grado, come previsto dall’art. 354 del Cpc. (“Il Giudice d’appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo Giudice”).