Corte di Cassazione, Sentenza n. 39596 del 28 ottobre 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte chiarisce che è evidente, anche alla luce della recente evoluzione normativa, che l’installazione di manufatti leggeri non destinati esclusivamente alla protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, ma utilizzati in modo permanente come ambienti di lavoro, depositi o magazzini, comportando la creazione di uno spazio chiuso stabile e rispondendo a esigenze non temporanee, rientra nella categoria degli interventi di “nuova costruzione” e richiede il rilascio di un permesso di costruire. Questa interpretazione è coerente con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), del Dpr. n. 380/2001, che definisce interventi di nuova costruzione, tra gli altri, i “manufatti leggeri, anche prefabbricati”, destinati a funzioni come ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché non finalizzati a soddisfare necessità temporanee. La stabilità dell’uso cui il manufatto è destinato costituisce un criterio legale per qualificare l’opera come nuova costruzione, in quanto comporta una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, come stabilito espressamente dalla Legge.