Riscossione: notificazione degli atti di accertamento in caso di irreperibilità assoluta

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 33616 del 15 novembre 2022

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda la corretta applicazione delle regole che riguardano la cd. “irreperibilità assoluta” di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), del Dpr. n.  600/1973, per la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente che, nella specie, costituisce atto prodromico alla cartella di pagamento oggetto di controversia. La Suprema Corte chiarisce che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi del Dpr. n. 600/1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente perchè trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. Infine, la Suprema Corte, nel caso di specie non ha ritenuto accertata l’irreperibilità assoluta del contribuente perchè le informazioni circa il trasferimento di quest’ultimo in una località non nota, raccolte dal custode dello stabile in cui era ubicato il suo domicilio fiscale, non possono essere ritenute abbastanza idonee a fondare l’irreperibilità assoluta. Infatti, è emerso che il contribuente, invece che assolutamente irreperibile, si era semplicemente trasferito presso altro indirizzo nel medesimo Comune.