Imu: tassazione dei consorzi di sviluppo industriale

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 36467 del 13 dicembre 2022
Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett.
a) del Dlgs. n. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti, previa verifica che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale. Inoltre, ai sensi dell’art. 36, comma 4, della Legge n. 317/1992 “i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici” spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi. Per sottrarsi all’obbligo del pagamento dell’Ici, sono necessari due requisiti: che gli immobili posseduti dai consorzi siano destinati esclusivamente all’espletamento di compiti istituzionali e che gli enti consorziati siano individualmente esenti dall’imposta. L’art. 31, comma 18 della Legge n. 289/2002, norma di natura interpretativa, stabilisce testualmente che “l’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal Dlgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett a) ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”. Pertanto, la presenza di soggetti non individualmente esenti, tra i soggetti consorziati, si pone in contrasto oggettivo con la norma interpretativa, trattandosi di un requisito di natura soggettiva, e preclude l’esenzione dall’imposta per gli immobili posseduti, a prescindere dalla destinazione degli stessi. E’ onere del Consorzio dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all’espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell’esercizio dell’ordinaria attività industriale e commerciale e, quindi, soggetti a Ici (o ad Imu) al pari di qualsiasi operatore commerciale.