Imu: requisiti per il rimborso Ires per gli immobili strumentali all’attività di impresa

Corte di giustizia tributaria del Piemonte, Sentenza n. 169 del 24 febbraio 2025

Nella fattispecie in esame, il ricorso riguarda l’Ires e la parziale deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali. La questione verte sulla possibilità per una Società di dedurre parte dell’Imu versata sugli immobili utilizzati per la propria attività d’impresa dal reddito imponibile ai fini Ires. La normativa di riferimento (art. 14, comma 1, del Dlgs. n. 23/2011) prevede una deducibilità parziale di questa imposta, incidendo sulla determinazione del reddito imponibile e, di conseguenza, sull’Ires dovuta. La Società contesta l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la deduzione avrebbe dovuto essere riconosciuta e chiedendo il rimborso dell’importo versato in eccesso. Per ottenere tale rimborso, deve dimostrare che gli immobili per cui è stata pagata l’Imu siano effettivamente destinati all’attività d’impresa e non solo formalmente classificati come strumentali. I Giudici stabiliscono che la semplice classificazione catastale non è sufficiente. È necessario fornire prove concrete dell’effettivo utilizzo degli immobili nell’attività svolta, evidenziandone il collegamento con l’Imu versata. Inoltre, i beni devono risultare regolarmente iscritti nell’inventario aziendale e impiegati in modo funzionale all’attività economica.