Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6532 dell’11 marzo 20253
Nella fattispecie in esame, viene accolto il ricorso di una Società che si era vista negare dal Comune la riduzione del 50% dell’Imu su un immobile inagibile, perché non aveva presentato una formale dichiarazione di inagibilità. La Società aveva però depositato presso l’amministrazione comunale tutta la documentazione tecnica relativa ai lavori di ristrutturazione, completa di fotografie che mostravano l’immobile privo di copertura e quindi inutilizzabile. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, anche in assenza della dichiarazione espressa, l’agevolazione Imu spetta se lo stato di inagibilità è chiaramente e documentalmente noto al Comune. I Giudici di legittimità hanno ribadito un principio già consolidato: in tema di Imu, la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili va riconosciuta anche senza una specifica istanza del contribuente, quando lo stato dell’immobile risulti comunque evidente sulla base di atti già in possesso dell’amministrazione. Richiamando l’art. 13, comma 3, del Dl. n. 201/2011 e il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed ente impositore, la Suprema Corte ha chiarito che non può essere chiesta al contribuente la prova di fatti già conosciuti dal Comune. La dichiarazione formale, pur prevista dai regolamenti, non è condizione indispensabile se l’inagibilità risulta già provata da altri atti regolarmente acquisiti o prodotti dallo stesso contribuente nell’ambito di altri procedimenti. In conclusione, la Sentenza in epigrafe indicata rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto all’agevolazione fiscale non può essere negato per meri formalismi quando l’Amministrazione è già perfettamente a conoscenza della situazione di fatto.