Corte di Cassazione, Sentenza n. 14026 del 26 maggio 2025
Una Società, sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria prevista dal Dlgs. n. 270/1999, aveva come unico obiettivo quello di liquidare i propri beni per soddisfare i creditori, senza proseguire l’attività d’impresa. In questo contesto è sorta la questione se la Società potesse usufruire della possibilità di rimandare il pagamento dell’Imu, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 6, del Dlgs. n. 504/1992. Questa norma stabilisce che, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, l’Imu sugli immobili può essere versata al momento della vendita dei beni, senza applicazione di sanzioni o interessi.
La Suprema Corte ha affermato con chiarezza che questa disposizione ha natura agevolativa, cioè rappresenta un’eccezione al regime fiscale ordinario. Proprio per il suo carattere eccezionale, secondo i Giudici, la norma non può essere estesa per analogia ad altri tipi di procedure concorsuali, nemmeno se presentano caratteristiche simili a quelle esplicitamente citate. Di conseguenza, l’amministrazione straordinaria anche se con finalità liquidatorie, non rientra tra le situazioni per cui è previsto il rinvio del pagamento dell’mu. Secondo il ragionamento della Suprema Corte, una norma si considera agevolativa non solo quando prevede l’esenzione totale da un tributo, ma anche quando introduce una modalità di pagamento più favorevole per il contribuente, ad esempio spostando i termini di versamento o eliminando interessi e sanzioni. Trattandosi quindi di una deroga al principio generale, essa deve essere interpretata restrittivamente, cioè limitatamente ai casi espressamente indicati dal Legislatore, che in questo caso sono solo il fallimento (disciplinato dalla Legge fallimentare, Regio Decreto n. 267/1942, oggi sostituita in parte dal Codice della Crisi d’impresa) e la liquidazione coatta amministrativa (regolata dagli artt. 194 e seguenti del medesimo Decreto). Inoltre, il rinvio a queste norme che talvolta è contenuto anche nella disciplina dell’amministrazione straordinaria non giustifica un’applicazione automatica e indistinta di tutte le agevolazioni previste per gli altri procedimenti.
I Giudici di legittimità hanno quindi escluso categoricamente che l’art. 10, comma 6, del Dlgs. n. 504/1992 possa essere applicato anche ai casi di amministrazione straordinaria, confermando l’impossibilità per queste Società di differire il versamento dell’Imu, anche quando non è prevista la continuità aziendale.