Imu: infedele dichiarazione e omesso pagamento

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22222 del 6 agosto 2024

Nella fattispecie in esame, in relazione alla riduzione tariffaria (secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 3, del Dl. n. 201/2011) devono essere considerati “inagibili o inabitabili” e non utilizzati di fatto quegli edifici che non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 24, comma 1, del Dpr. n. 380/2001. In particolare, si fa riferimento agli immobili che presentano un grave degrado fisico (come edifici fatiscenti, pericolanti o in rovina) oppure che soffrono di un’obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica, non superabile attraverso interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. Questo concetto è stato confermato anche in riferimento all’Ici dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 29966/2019), che ha definito come condizione di inagibilità e inabitabilità l’”oggettiva impossibilità di utilizzo a causa di obsolescenza o scarsa manutenzione”. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, ai sensi dell’art. 3 del Dpr. n. 380/2001, si distinguono tra:

  • manutenzione ordinaria: lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli impianti esistenti, volti a mantenere l’immobile efficiente;
  • manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, senza alterare la volumetria o modificare l’uso urbanistico in modo rilevante;
  • restauro e risanamento conservativo: interventi che preservano l’organismo edilizio, rispettandone le caratteristiche tipologiche e strutturali, permettendo usi compatibili con la struttura.

In base a questi principi, nel caso di specie, gli interventi effettuati devono essere classificati come attività di manutenzione ordinaria, finalizzata a garantire le condizioni igienico-sanitarie, senza modifiche strutturali significative. Pertanto, tali lavori non rientrano nella categoria del risanamento conservativo. Infine, i Giudici di legittimità sottolineano che, in materia di Ici, le delibere comunali sui valori delle aree fabbricabili costituiscono linee guida per il Giudice, ma non hanno valore vincolante. Se il Giudice ritiene che il valore stimato dal Comune non sia applicabile a un’area specifica, può procedere a una stima autonoma, senza disapplicare la normativa comunale ma adattandola al caso concreto.